Pensione ai superstiti, inclusi i nipoti maggiorenni orfani

 

Esteso il riconoscimento del trattamento ai superstiti per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022 (INPS, circolare 7 maggio 2024, n. 64).

L’INPS ha recepito la sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 9 febbraio – 5 aprile 2022 che ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 38 del D.P.R. n. 818/1957 nella parte in cui non include tra i destinatari diretti e immediati della pensione di reversibilità, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti assicurati.

Al riguardo, l’Istituto comunica anche che in ragione dell’unitarietà della tutela previdenziale riconosciuta in favore dei superstiti, in caso di morte del dante causa, il riferimento alla pensione di reversibilità – trattamento riconosciuto in caso di morte del pensionato – deve essere inteso anche alla pensione indiretta – trattamento pensionistico riconosciuto in caso di morte dell’assicurato.

Ne consegue che, per effetto della predetta sentenza, i nipoti maggiorenni orfani riconosciuti inabili al lavoro e viventi a carico degli ascendenti sono inclusi tra i destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti. Pertanto, le nuove domande e le domande di pensione eventualmente giacenti presentate dai nipoti orfani maggiorenni inabili al lavoro e viventi a carico dell’ascendente pensionato o assicurato deceduto dovranno essere definite secondo i predetti criteri.

Riliquidazione delle pensioni riconosciute a contitolari

A seguito del riconoscimento del diritto a pensione in favore dei nipoti aventi diritto per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 88 del 2022. le pensioni liquidate in favore del coniuge e/o dei figli del dante causa aventi diritto (articolo 22 della Legge  n. 903/1965 e articolo 1, comma 41 della Legge n. 335/1995), devono essere rideterminate, con conseguente modifica degli importi delle quote di pensione attualmente in pagamento.

In particolare, la pensione ai superstiti liquidata al coniuge e/o ai figli dovrà essere riliquidata secondo le aliquote di legge con effetto dalla decorrenza originaria, includendo tra i contitolari i nipoti superstiti aventi diritto.

Ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in argomento dovrà essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Comunque, qualora, per effetto della riliquidazione, risulti che agli altri contitolari sia stata corrisposta una quota maggiore di quella che sarebbe spettata in presenza del nipote maggiorenne orfano inabile a carico degli ascendenti, tali somme non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.

Revoca delle pensioni già riconosciute, ma incompatibili

Il diritto alla pensione ai superstiti in favore dei nipoti quali destinatari diretti e immediati dell’ascendente assicurato/pensionato è incompatibile e prevalente rispetto al diritto di altre categorie di superstiti quali collaterali e ascendenti del dante causa.

Come già visto, ai nipoti superstiti aventi diritto per effetto della sentenza in questione deve essere riconosciuta la quota spettante fin dalla decorrenza originaria, nei limiti della prescrizione e della decadenza.

Il riconoscimento del trattamento pensionistico in favore dei nipoti aventi diritto comporta l’eliminazione della pensione riconosciuta in favore di categorie di superstiti il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti.

In ogni caso, le somme corrisposte ai superstiti, il cui diritto è incompatibile con quello dei nipoti, non sono oggetto di recupero da parte dell’INPS, salvo il caso di dolo del percettore.